Dopo l’emergenza Coronavirus, cosa succede dal 14 settembre in poi se un alunno rimane a casa per piĂą giorni con febbre, malessere o altre indisposizioni? Lo chiariscono la Regione, con l’assessorato alle Politiche per la Salute, e l’Ufficio scolastico regionale (Usr) attraverso le â€śIndicazioni operative per la riapertura delle scuole e per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole dell’Emilia-Romagna”. Documento che è stato inviato ai dirigenti scolastici, coordinatori didattici, responsabili della sanitĂ  pubblica, pediatri e medici di medicina generale di tutto il territorio regionale.

Nello specifico, in caso di sintomi che abbiano causato l’allontanamento dalla scuola di un alunno o l’assenza per più giorni, in base alla valutazione del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale, potranno verificarsi due situazioni.

Se si sospetta un caso di Covid-19, il pediatra di libera scelta (o medico di medicina generale) valuta se richiedere, con le modalitĂ  in uso nella propria Azienda, l’esecuzione del tampone diagnostico. In caso di esito positivo, il Dipartimento di sanitĂ  pubblica avviserĂ  il referente scolastico Covid-19 e l’alunno rimarrĂ  a casa fino alla scomparsa dei sintomi e all’esito negativo di due tamponi, eseguiti ad almeno 24 ore di distanza, seguendo le indicazioni del Dipartimento in merito alla riammissione in comunitĂ .

L’alunno rientrerĂ  poi a scuola con attestato del Dipartimento di sanitĂ  pubblica di avvenuta guarigione. In caso di negativitĂ , invece, il pediatra di libera scelta (o medico di medicina generale), una volta terminati i sintomi, produrrĂ  un certificato di rientro in cui deve essere riportato il risultato negativo del tampone.

Coerentemente con il Piano Scuola 2020-2021 del ministero dell’Istruzione, nelle Indicazioni operative “si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale”.

Nel caso, invece, di sintomatologia non riconducibile al Covid-19, il pediatra di libera scelta (o medico di medicina generale) gestirĂ  la situazione come normalmente avviene, indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro in comunitĂ . Come previsto dalla legge regionale 16 luglio 2015, n.9 – art. 36 (“Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico”) – non è richiesta certificazione medica per la riammissione alla frequenza scolasticanĂ© autocertificazione della famiglia

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